Contratto di somministrazione: proroga scritta e con il consenso del lavoratore
La Corte di Cassazione, ribadisce che la proroga di un contratto di lavoro in somministrazione deve essere necessariamente stipulata per iscritto e richiede il consenso espresso del lavoratore. La Suprema Corte sottolinea infatti che la proroga del contratto di lavoro interinale costituisce negozio giuridico contrattuale e non atto unilaterale. La forma scritta dunque è richiesta ad substantiam: è dunque esclusa la possibilità che l’accordo possa concludersi con l’inizio dell’esecuzione del contratto o che la volontà del lavoratore possa essere validamente espressa per fatti concludenti.
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