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Definizione agevolata per le sanzioni delle cartelle di pagamento

Fidanzi & PartnerNews Definizione agevolata per le sanzioni delle cartelle di pagamento

Definizione agevolata per le sanzioni delle cartelle di pagamento

I debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni delle cartelle di pagamento per i carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015. Lo prevede il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017. A tal fine, il debitore deve manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersi del beneficio, con una apposita dichiarazione, da rendersi entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle nuove norme. Entro 180 giorni l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.