Privacy del lavoratore e controlli tecnologici
L’art. 23, D.Lgs. n. 151/2015, modificando l’art. 4, Statuto dei lavoratori, non ammette un controllo a distanza sui lavoratori privo di limiti. La legittimità dell’installazione di impianti audiovisivi e di qualsiasi altro strumento atto a monitorare l’attività dei dipendenti è subordinata alle sole finalità elencate dalla norma, le medesime già contemplate prima della riforma operata dal Jobs Act, a cui si aggiunge quella di tutela del patrimonio aziendale. Pertanto è corretto ritenere tuttora vietato il ricorso a strumenti di sorveglianza (anche tecnologici), al solo scopo di controllare l’attività lavorativa.